Consulenza tecnica di Parte

Martelletto del giudiceLo psicologo in ambito forense riveste il ruolo di consulente svolgendo attività atte a rispondere ai quesiti legali.

Se è il giudice a nominare lo psicologo forense, in ambito penale, questi è indicato come “perito”, mentre in ambito civile è indicato come “consulente tecnico di ufficio (CTU). Se l’esperto, invece, viene nominato dal privato cittadino, sia nel penale che nel civile, è indicato come “consulente tecnico di parte” (CTP).

Il consulente tecnico di parte (CTP) di norma è uno psicologo giuridico che ha sostenuto una specifica formazione post lauream e, differentemente dal consulente tecnico d’ufficio (CTU) non deve obbligatoriamente essere iscritto negli elenchi del Tribunale.

Ambito civile

In ambito civile lo psicologo può essere chiamato a rispondere a questioni riguardanti l’affidamento dei figli nei casi di divorzio e separazione, la valutazione dell’idoneità genitoriale, l’affidamento extra- familiare, ma anche quesiti inerenti al risarcimento del danno psichico conseguente ad eventi traumatici (mobbing, incidenti, ecc.).

La figura del Consulente Tecnico di Parte (CTP) è di rilevante importanza durante una CTU, poiché si trova a svolgere una doppia funzione: da una parte offrire un sostegno psicologico al suo cliente che è oggetto di valutazione, dall’altro deve intessere un rapporto di collaborazione con il CTU.

Funzioni del Consulente Tecnico di Parte

Il ruolo del consulente di parte è estremamente importante, perché sono di sua competenza diverse funzioni. Si riportano di seguito le più rilevanti:

  • verificare la correttezza dell’operato del CTU sia da un punto di vista sostanziale che formale;
  • proporre e richiedere al CTU ulteriori ed eventuali aree da indagare;
    manifestare il proprio dissenso su eventuali modalità non ritenute congrue nello svolgimento delle operazioni e invitare il CTU a rivolgersi al giudice, affinché costui fornisca le opportune indicazioni;
  • assistere la parte, affinché trovi il modo più adeguato per fornire al CTU gli elementi necessari per un’appropriata comprensione dei fatti;
  • elaborare le proprie riflessioni e richieste da sottoporre al consulente tecnico d’ufficio prima della chiusura delle operazioni di consulenza, affinché, durante la stesura della sua relazione al giudice, possa tenerne conto;
  • esprimere eventuali controdeduzioni alla relazione del CTU.

Il ruolo del consulente di parte, in situazioni divorzio o separazione, è reso articolato e molto complesso dal fatto che egli, da un lato deve far in modo di raggiungere gli obiettivi processuali, proprio per la funzione che gli viene conferita, dall’altro non deve mai dimenticare che esiste un interesse superiore che va sempre preservato e tutelato che è quello dei minori e che deve che essere privilegiato a quello degli adulti, nel caso in cui vada in conflitto con esso.

La consulenza deve prefigurarsi come uno spazio in cui poter raggiungere una comprensione quanto più completa della situazione al fine di indicare le più giuste soluzioni, facendo in modo che non diventi il terreno per uno scontro in cui ognuno cerca di far valere le proprie ragioni.

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